Procedure Amministrative

La sezione informa sulla normativa e sugli aggiornamenti delle Procedure Amministrative più ricorrenti, riferite alle relazioni fra soggetti interni ed esterni all'Amministrazione Scolastica.
RAPPORTI INTERNI |
Amministrazione TrasparenteAssicurazioneConsiglio Superiore Pubblica Istruzione |
RAPPORTI CON L'ESTERNO |
Fatture elettroniche. Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013(pdf)Bando viaggi di istruzione 2014/2015Apertura buste Bando ViaggiNomina Agenzia Viaggi |
CONSIGLIO SUPERIORE PUBBLICA ISTRUZIONE
Il Consiglio contempla tutte le componenti del mondo della scuola e personalità. Formula pareri obbligatori sulle politiche del personale della scuola, sulla valutazione e sull’organizzazione generale del sistema scolastico nazionale, sugli standard nazionali dell’istruzione. Inoltre, è chiamato a dare un parere sulle proposte sottoposte dal ministro in carica e ad esprimersi, anche autonomamente, su materie legislative riguardanti la pubblica istruzione. Può commissionare indagini conoscitive e farne relazione al ministro.
Docenti, Ata, personalità
Il CSPI è composta da 36 membri, dei quali una quota è eletta, 18 persone, e una quota è nominata direttamente dal Ministero. I 18 membri elettivi dovranno rappresentare cinque categorie: i docenti (12 in tutto, eletti dagli organi collegiali locali, garantendo la rappresentanza per ogni grado dell’istruzione), due dirigenti scolastici, un rappresentante del personale Ata, oltre a tre docenti/dirigenti in rappresentanza delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Val d’Aosta). Quindici vengono nominati dal ministro e scelti tra esponenti del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, dell’associazionismo professionale; tre di questi devono essere designati dalla Conferenza Stato-Regioni, tre dal Cnel. Le scuole paritarie avranno tre rappresentanti nominati dal ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni. L’elettorato attivo e passivo, si legge nell’ordinanza, spetta a tutti i docenti di ruolo e non, compresi i supplenti, in servizio nelle scuole statali, che lo eserciteranno presso la sede in ci prestano servizio. Lo stesso vale per le altre categorie (docenti e personale Ata) che potranno candidarsi e votare nella loro scuola di servizio.
Storia
Il DPR n° 416 del 31 maggio 1974 creò il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I ruoli di questo nuovo organismo furono riperimetrati dall'articolo 25 del D. lgs 297/1994, il famoso Testo Unico delle norme in materia di istruzione. Con la riforma degli organi collegiali contenuta nel decreto legislativo n° 233 del 30 giugno 1999, il Consiglio nazionale fu di fatto sostituito con un nuovo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Elezioni
D. Lgsl. 233/1999 - Riforma degli Organi Collegiali territoriali della scuola
Stampato dal sito web del Liceo Laura Bassi, Bologna, creato con BraDyCMS: http://bradypus.net